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CBD e carcinoma polmonare: lo studio sulla sinergia con bevacizumab

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CBD e carcinoma polmonare: lo studio sulla sinergia con bevacizumab

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Cannabis terapeutica e controlli ai pazienti: la domanda non è “cosa nascondono?”, ma “chi ha usato i loro dati sanitari?”

Negli ultimi giorni è emersa una notizia che riguarda direttamente i pazienti in terapia con cannabis medica. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, diversi pazienti in cura con cannabis terapeutica sarebbero stati contattati o convocati in caserma come “persone informate dei fatti”, in varie città italiane, con domande sulla terapia, sulla ricetta e sull’acquisto del farmaco. La denuncia è stata rilanciata datutte le associazioni di settore, che hanno sollevato dubbi molto seri sulla gestione dei dati sanitari e sulla tutela della privacy dei pazienti.

La prima cosa da chiarire è semplice: la cannabis terapeutica non è una scorciatoia, non è un consumo ricreativo mascherato, non è una zona grigia. È un trattamento medico che in Italia può essere prescritto da un medico e allestito in farmacia come preparazione magistrale, nel rispetto della normativa vigente. Il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 disciplina produzione, prescrizione, dispensazione e monitoraggio delle preparazioni a base di cannabis per uso medico.

Ed è proprio qui che nasce il nodo: se una persona assume cannabis medica con prescrizione, perché viene raggiunta o convocata come se il semplice fatto di curarsi fosse un elemento sospetto?

I dati sanitari non sono dati qualsiasi

Sapere che una persona assume cannabis terapeutica significa conoscere una parte della sua storia clinica. Può voler dire dolore cronico, sclerosi multipla, patologia oncologica, epilessia, anoressia, glaucoma, sindrome di Tourette o altre condizioni per cui la terapia viene valutata dal medico.

Il GDPR definisce i dati relativi alla salute come dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona, compresa la prestazione di assistenza sanitaria, quando rivelano informazioni sul suo stato di salute. Inoltre, l’articolo 9 del GDPR inserisce i dati relativi alla salute tra le “categorie particolari di dati personali”, cioè dati che godono di una protezione rafforzata.

Tradotto: nome, indirizzo e informazione “questa persona assume cannabis terapeutica” non sono un elenco neutro. Sono dati sanitari sensibili.

Il Garante Privacy ha più volte ribadito che, in ambito sanitario, le informazioni sulla salute possono essere comunicate a terzi solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione del paziente tramite delega scritta; non devono essere diffuse. In un altro provvedimento, il Garante ha ricordato che le informazioni sullo stato di salute possono essere comunicate a terzi solo con un idoneo presupposto giuridico o su delega scritta dell’interessato.

“Ma se indaga l’autorità, la privacy non vale più?”

No. La privacy non è uno scudo assoluto contro ogni indagine, ma non sparisce.

Quando il trattamento dei dati viene fatto da autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, il GDPR prevede un’esclusione dal suo ambito diretto. In quei casi entra in gioco il D.Lgs. 51/2018, che attua la direttiva europea 2016/680 sulla protezione dei dati personali trattati da autorità competenti in ambito penale. Il decreto si applica proprio ai trattamenti svolti per prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

Ma attenzione: anche il D.Lgs. 51/2018 prevede garanzie. Per le categorie particolari di dati, come quelli sanitari, il trattamento è autorizzato solo se strettamente necessario, assistito da garanzie adeguate e specificamente previsto dal diritto europeo o dalla legge.

Quindi la domanda non è: “Le autorità possono mai accedere a dati sanitari?”
La domanda corretta è: in questo caso concreto, chi ha autorizzato l’accesso? Per quale indagine? Con quale base giuridica? Con quale proporzionalità? Con quali garanzie?

Come possono aver avuto nomi e indirizzi?

In una filiera sanitaria legale esistono diversi punti in cui i dati possono transitare: medico prescrittore, farmacia, ASL, registri degli stupefacenti, documentazione di prescrizione, eventuali flussi regionali o sistemi di monitoraggio.

Il DM 9 novembre 2015 prevede che le ASL raccolgano prescrizioni e che alcuni dati siano trasmessi per finalità di monitoraggio, ma specifica la trasmissione in forma anonima e parla di dati aggregati per età e sesso dei pazienti trattati. Lo stesso decreto prevede che le schede di fitosorveglianza siano registrate in forma anonima in un database dedicato e riservato presso l’ISS.

Il decreto cita anche i Carabinieri NAS, ma in un contesto specifico: nel caso di reazioni avverse gravi, per l’acquisizione dei prodotti assunti dai pazienti e le analisi di laboratorio. Questo non equivale automaticamente alla disponibilità generalizzata di elenchi nominativi di pazienti da convocare.

Per questo serve trasparenza. Se i nomi e gli indirizzi sono stati ottenuti da ricette, farmacie, medici, ASL o altri archivi, bisogna capire con quale atto, per quale finalità e con quali limiti.

Persona informata dei fatti non significa persona sospetta

Essere sentiti come “persona informata dei fatti” non equivale automaticamente a essere indagati. L’articolo 351 del codice di procedura penale consente alla polizia giudiziaria di assumere sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili alle indagini.

Ma se la persona viene convocata perché paziente, e se la sua “informazione utile” consiste nel fatto che segue una terapia prescritta, allora il tema diventa delicatissimo: la cura non può diventare stigma investigativo.

Inoltre, se un paziente firma dichiarazioni o verbali, è legittimo chiedere chiarezza. L’articolo 116 c.p.p. consente a chi abbia interesse di richiedere copie di atti processuali, con valutazione dell’autorità competente a seconda della fase del procedimento. Quindi, anche se non sempre esiste un diritto automatico alla consegna immediata di ogni copia, è doveroso chiedere: che atto ho firmato? in quale procedimento? presso quale autorità? posso chiederne copia?

Le domande che Carlo Therapy ritiene indispensabili

  1. Chi ha autorizzato l’acquisizione dei dati dei pazienti?
  2. Da quale banca dati, farmacia, medico, ASL o archivio sono stati estratti nomi e indirizzi?
  3. Qual è la finalità investigativa concreta?
  4. È stata rispettata la stretta necessità prevista per i dati sanitari?
  5. I pazienti sono stati informati della loro qualità: testimoni, persone informate, indagati, semplici soggetti da ascoltare?
  6. Perché, secondo alcune testimonianze, non sarebbe stata rilasciata copia degli atti firmati?

Il punto non è difendere un privilegio. È difendere un diritto.

Un paziente che segue una terapia prescritta non deve sentirsi addosso il sospetto. Non deve temere che il suo vicino, il datore di lavoro, il paese o l’ambiente familiare vengano a conoscenza della sua condizione clinica. Non deve essere costretto a giustificare una cura come se fosse una colpa.

La cannabis terapeutica è già un percorso complesso: difficoltà nel trovare medici preparati, reperibilità del farmaco, rimborsi regionali disomogenei, stigma sociale. Aggiungere la paura di essere convocati o controllati significa colpire l’aderenza terapeutica e la dignità dei pazienti.

La salute non può essere trattata come sospetto.
La prescrizione medica non può diventare una lista.
La privacy sanitaria non è burocrazia: è tutela della persona.

Per maggiori informazioni sulle attività dell’associazione o su come sostenerci, visita il nostro sito web o contattaci via mail.

Disclaimer Carlo Therapy

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